Una caso di esempio trattato dall'Avvocato Dalla Corte
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L’Avvocato matrimonialista Roma Della Corte illustra la trattazione delle varie di tipologie di separazioni dei coniugi previste dall’ordinamento giuridico italiano, ed in questo paragrafo si occuperà di esporre le caratteristiche strutturali e procedurali inerenti la separazione giudiziale.
La separazione giudiziale è il procedimento a cui fa ricorso uno dei coniugi quando sopraggiungono fatti gravi tali da pregiudicare il prosieguo di qualsivoglia convivenza o da arrecare pregiudizio all’educazione dei figli.
L’Avvocato Matrimonialista Roma ci ricorda che la separazione giudiziale può essere richiesta autonomamente da un solo coniuge, definita giuridicamente “parte”, cioè indipendentemente dalla volontà dell’altro coniuge.
La differenza tra separazione giudiziale e separazione consensuale sta nel fatto che nella prima i coniugi non hanno alcun accordo tra loro (né sulla decisione della richiesta di separazione né sui rapporti che ne conseguono), nella seconda, invece, i coniugi concordano sia nella decisione di adire il tribunale sia sulla regolamentazione dei loro rapporti circa le questioni economiche, l’affidamento dei figli e l’assegnazione della casa coniugale.
Il ricorso per separazione giudiziale può contenere la richiesta di addebito , qualora l’altro coniuge, in corso di matrimonio, abbia avuto comportamenti contrari agli obblighi coniugali. La pronuncia di addebito viene fatta dal giudice e determina effetti di natura patrimoniale ed economica che saranno, ora, illustrati dall’Avvocato: il coniuge a cui è addebitata la separazione, non potrà godere né del diritto di attribuzione dell’assegno di mantenimento, in alcuni casi, gli può essere riconosciuto quello agli alimenti e subirà anche una limitazione dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.
L’avvocato matrimonialista in Roma ha il compito di redigere la richiesta di separazione, chiamata tecnicamente “ricorso”, e di proporla al tribunale competente, nella prassi, nel luogo dell’ultima residenza di entrambi i coniugi.
Depositato il ricorso, il Tribunale, attraverso il suo Presidente, nei cinque giorni successivi, fissa con decreto la data della comparizione dei coniugi, i quali dovranno obbligatoriamente presentarsi in udienza accompagnati dai propri avvocati.
In questa fase, il Presidente tenterà una conciliazione tra le parti e qualora questa fallisse, fisserà l’udienza successiva di comparizione davanti al Giudice Istruttore.
“Il motivo reale della crisi matrimoniale tra i sigg.ri V. L. ed il signor P. va ravvisato nella coscienza e volontarietà del comportamento del resistente, il quale, pur essendosi autoescluso dal mènage familiare, si lamentava continuamente su come la coniuge gestisse ogni cosa, dai figli, alla casa, alla famiglia.
A tal proposito, all’avvocato matrimonialista preme precisare che la sig.ra L., fin dai primi tempi dell’unione, si è sempre dimostrata compagna fedele, paziente ed amorevole, presenza costante nella vita familiare nonché madre sensibile ed attenta.
La separazione giudiziale è il procedimento a cui fa ricorso uno dei coniugi quando sopraggiungono fatti gravi tali da pregiudicare il prosieguo di qualsivoglia convivenza o da arrecare pregiudizio all’educazione dei figli.
L’Avvocato Matrimonialista Roma ci ricorda che la separazione giudiziale può essere richiesta autonomamente da un solo coniuge, definita giuridicamente “parte”, cioè indipendentemente dalla volontà dell’altro coniuge.
La differenza tra separazione giudiziale e separazione consensuale sta nel fatto che nella prima i coniugi non hanno alcun accordo tra loro (né sulla decisione della richiesta di separazione né sui rapporti che ne conseguono), nella seconda, invece, i coniugi concordano sia nella decisione di adire il tribunale sia sulla regolamentazione dei loro rapporti circa le questioni economiche, l’affidamento dei figli e l’assegnazione della casa coniugale.
Il ricorso per separazione giudiziale può contenere la richiesta di addebito , qualora l’altro coniuge, in corso di matrimonio, abbia avuto comportamenti contrari agli obblighi coniugali. La pronuncia di addebito viene fatta dal giudice e determina effetti di natura patrimoniale ed economica che saranno, ora, illustrati dall’Avvocato: il coniuge a cui è addebitata la separazione, non potrà godere né del diritto di attribuzione dell’assegno di mantenimento, in alcuni casi, gli può essere riconosciuto quello agli alimenti e subirà anche una limitazione dei diritti successori nei confronti dell’altro coniuge.
L’avvocato matrimonialista in Roma ha il compito di redigere la richiesta di separazione, chiamata tecnicamente “ricorso”, e di proporla al tribunale competente, nella prassi, nel luogo dell’ultima residenza di entrambi i coniugi.
Depositato il ricorso, il Tribunale, attraverso il suo Presidente, nei cinque giorni successivi, fissa con decreto la data della comparizione dei coniugi, i quali dovranno obbligatoriamente presentarsi in udienza accompagnati dai propri avvocati.
In questa fase, il Presidente tenterà una conciliazione tra le parti e qualora questa fallisse, fisserà l’udienza successiva di comparizione davanti al Giudice Istruttore.
Schema di una separazione giudiziale
In questa pagina l’Avvocato Della Corte, matrimonialista in Roma, riporterà una schema reale di separazione giudiziale da cui, ovviamente, per motivi di privacy, sono stati eliminati tutti gli elementi riconducibili alle parti in causa.“Il motivo reale della crisi matrimoniale tra i sigg.ri V. L. ed il signor P. va ravvisato nella coscienza e volontarietà del comportamento del resistente, il quale, pur essendosi autoescluso dal mènage familiare, si lamentava continuamente su come la coniuge gestisse ogni cosa, dai figli, alla casa, alla famiglia.
A tal proposito, all’avvocato matrimonialista preme precisare che la sig.ra L., fin dai primi tempi dell’unione, si è sempre dimostrata compagna fedele, paziente ed amorevole, presenza costante nella vita familiare nonché madre sensibile ed attenta.
Al contrario, il resistente non si è mai preoccupato delle esigenze della moglie e dei figli: marito e padre assente, lavorava fino a sera e quando rientrava non si dedicava alla piccola E., vieppiù nella giornata del sabato, trascorreva tutto il giorno dedicandosi ai suoi hobbies, dall’acquario al pc, riservando tempi sempre più esigui alla famiglia.
Dalla nascita del piccolo G., il signor P. è stato un po’ più presente; il bambino ha mostrato fin dall’inizio problemi di salute (una fastidiosa ernia iatale), con difficoltà nel mangiare e nei ritmi veglia/sonno.
Il piccolo infatti, la mattina, quando la mamma era al lavoro veniva assistito da una colf fissa, il pomeriggio lo trascorreva con la mamma, la notte puntualmente si svegliava alle 3,00 per riaddormentarsi verso le 5,30, fino ai due anni e mezzo di età.
Anche per questi “problemi” il resistente aveva addotto una motivazione logica, metteva i tappi alle orecchie, riferendo alla moglie che “non riusciva a dormire coi rumori molesti dei vicini al piano di sopra”.
Per tutti gli ultimi anni di vita matrimoniale, la ricorrente lavorava la mattina mentre il pomeriggio lo trascorreva a casa accudendo i figli, mentre il signor P. lavorava tutto il giorno e per ben tre sere a settimana andava direttamente dal lavoro in palestra (con un amico) e faceva ritorno a casa all’incirca alle 23.30, dopo essere stato a cena fuori.
L’avvocato Della Corte in Roma ritiene che, dai fatti summenzionati, appare fin troppo evidente che il resistente, per anni, abbia vissuto, in via residuale, la paternità prediligendone la parte ludica.
Infatti, a giugno del 2011 il resistente ricevette un’offerta lavorativa, a tempo determinato (circa un anno) per Dubai, ed insistette affinchè la moglie e i figli lo seguissero.
La signora L. non se la sentiva di trasferire i bimbi in così tenera età (E. aveva circa 6 anni e mezzo e G. solo 2 anni e mezzo!) in un posto un cui d’estate vi sono 50°, sradicandoli completamente dai luoghi ad essi familiari e dalla scuola appena iniziata per E. così come riportato nell’atto riportato dallo Studio Legale Matrimonialista Della Corte, e da lì sono continuati i dissapori tra i coniugi che si sono allontanati sempre di più tra loro.
Dalla nascita del piccolo G., il signor P. è stato un po’ più presente; il bambino ha mostrato fin dall’inizio problemi di salute (una fastidiosa ernia iatale), con difficoltà nel mangiare e nei ritmi veglia/sonno.
Il piccolo infatti, la mattina, quando la mamma era al lavoro veniva assistito da una colf fissa, il pomeriggio lo trascorreva con la mamma, la notte puntualmente si svegliava alle 3,00 per riaddormentarsi verso le 5,30, fino ai due anni e mezzo di età.
Anche per questi “problemi” il resistente aveva addotto una motivazione logica, metteva i tappi alle orecchie, riferendo alla moglie che “non riusciva a dormire coi rumori molesti dei vicini al piano di sopra”.
Per tutti gli ultimi anni di vita matrimoniale, la ricorrente lavorava la mattina mentre il pomeriggio lo trascorreva a casa accudendo i figli, mentre il signor P. lavorava tutto il giorno e per ben tre sere a settimana andava direttamente dal lavoro in palestra (con un amico) e faceva ritorno a casa all’incirca alle 23.30, dopo essere stato a cena fuori.
L’avvocato Della Corte in Roma ritiene che, dai fatti summenzionati, appare fin troppo evidente che il resistente, per anni, abbia vissuto, in via residuale, la paternità prediligendone la parte ludica.
Le inevitabili conseguenze
E’ evidente come i comportamenti disinvolti del P. abbiano determinato il progressivo quanto inesorabile deteriorarsi dell’unione coniugale che ha avuto il suo acme tra la fine del 2010 e la metà dell’anno 2011, tanto che la resistente ha maturato la decisione di rivolgersi all’avvocato matrimonialista Della Corte, in Roma.Infatti, a giugno del 2011 il resistente ricevette un’offerta lavorativa, a tempo determinato (circa un anno) per Dubai, ed insistette affinchè la moglie e i figli lo seguissero.
La signora L. non se la sentiva di trasferire i bimbi in così tenera età (E. aveva circa 6 anni e mezzo e G. solo 2 anni e mezzo!) in un posto un cui d’estate vi sono 50°, sradicandoli completamente dai luoghi ad essi familiari e dalla scuola appena iniziata per E. così come riportato nell’atto riportato dallo Studio Legale Matrimonialista Della Corte, e da lì sono continuati i dissapori tra i coniugi che si sono allontanati sempre di più tra loro.
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L’Avv. Mariarosaria Della Corte, matrimonialista di Roma, in questa sezione riporterà la seconda parte dello schema della separazione giudiziale dei coniugi L. e P.
“… Trattandosi di un solo anno, la signora propose al coniuge di rimanere a Roma coi figli, potendo lo stesso raggiungere la famiglia almeno una volta la mese.
Tale decisione fu interpretata dal P. quale avversione del coniuge alle proprie ambizioni professionali e da allora cominciò una nuova fase di conflitti.
Bisogna sottolineare, per amor di verità, che da quel momento il resistente ha sempre avuto, e dura tuttora, un forte risentimento nei confronti della moglie, che non si curava di nascondere nemmeno alla presenza dei figli, che assistevano spesso a logoranti liti tra i coniugi, come riferito all'Avvocato Della Corte in veste di matrimonialista.
La sig.ra L. ha più volte tentato di ricondurre alla ragionevolezza il coniuge, ma egli ha sempre reagito in maniera arrogante e sprezzante alle istanze della moglie.
Da allora questo è stato il leit-motiv della coppia: un uomo incline ad esprimere prevalentemente le proprie esigenze, senza comprensione per quelle altrui, nemmeno quando questi “altri” erano la sua famiglia.
La sofferta decisione della sig.ra L. di separarsi dal coniuge e rivolgersi a un avvocato matrimonialista è stata, pertanto, dettata dallo stato di frustrazione in cui la stessa si è venuta a trovare, tenendo in debita considerazione che ad agosto scorso il sig.P, mentre moglie e figli erano ancora in vacanza, è andato via dalla casa coniugale, portando con sé la maggior parte degli effetti personali.
I fatti summenzionati hanno ovviamente minato l’affectio coniugalis tra le parti, rendendo oltremodo impossibile la prosecuzione della vincolo e hanno indotto la signora L. a rivolgersi all’avvocato matrimonialista.
L’odierna ricorrente ha preso atto delle volontà del coniuge, auspicando, in cuor suo, che i figli avrebbero tratto sollievo dal non subire più, giornalmente, le liti tra i coniugi e dal non respirare più l’aria di tensione e di conflitto che si respirava.
Tuttavia, l’avvocato matrimonialista Della Corte, ritiene che la ricorrente non possa acconsentire alle richieste irragionevoli del coniuge di far vivere i minori per metà settimana un una casa e per l’altrà metà, in un’altra, con l’evidente compromissione per i minori delle abitudini di vita e dei luoghi di accudimento conosciuti fino ad oggi.
V’è da dire che il signor P. per abitudine o anche solo per la consapevolezza che vi si dedicava la moglie, in tutti questi anni ha vissuto il rapporto padre-figli nelle poche ore serali (quando era in casa) e qualche ora il sabato.
Tale decisione fu interpretata dal P. quale avversione del coniuge alle proprie ambizioni professionali e da allora cominciò una nuova fase di conflitti.
Bisogna sottolineare, per amor di verità, che da quel momento il resistente ha sempre avuto, e dura tuttora, un forte risentimento nei confronti della moglie, che non si curava di nascondere nemmeno alla presenza dei figli, che assistevano spesso a logoranti liti tra i coniugi, come riferito all'Avvocato Della Corte in veste di matrimonialista.
La sig.ra L. ha più volte tentato di ricondurre alla ragionevolezza il coniuge, ma egli ha sempre reagito in maniera arrogante e sprezzante alle istanze della moglie.
Da allora questo è stato il leit-motiv della coppia: un uomo incline ad esprimere prevalentemente le proprie esigenze, senza comprensione per quelle altrui, nemmeno quando questi “altri” erano la sua famiglia.
La sofferta decisione della sig.ra L. di separarsi dal coniuge e rivolgersi a un avvocato matrimonialista è stata, pertanto, dettata dallo stato di frustrazione in cui la stessa si è venuta a trovare, tenendo in debita considerazione che ad agosto scorso il sig.P, mentre moglie e figli erano ancora in vacanza, è andato via dalla casa coniugale, portando con sé la maggior parte degli effetti personali.
I fatti summenzionati hanno ovviamente minato l’affectio coniugalis tra le parti, rendendo oltremodo impossibile la prosecuzione della vincolo e hanno indotto la signora L. a rivolgersi all’avvocato matrimonialista.
L’odierna ricorrente ha preso atto delle volontà del coniuge, auspicando, in cuor suo, che i figli avrebbero tratto sollievo dal non subire più, giornalmente, le liti tra i coniugi e dal non respirare più l’aria di tensione e di conflitto che si respirava.
Affidamento dei figli
In ordine all’affidamento dei minori, la signora L., in considerazione dell’età dei medesimi (8 e 4 anni) non si oppone ad un affidamento condiviso dei figli ex L.54/06, con collocazione stabile presso la casa coniugale, sita alla via L. C., 23.Tuttavia, l’avvocato matrimonialista Della Corte, ritiene che la ricorrente non possa acconsentire alle richieste irragionevoli del coniuge di far vivere i minori per metà settimana un una casa e per l’altrà metà, in un’altra, con l’evidente compromissione per i minori delle abitudini di vita e dei luoghi di accudimento conosciuti fino ad oggi.
V’è da dire che il signor P. per abitudine o anche solo per la consapevolezza che vi si dedicava la moglie, in tutti questi anni ha vissuto il rapporto padre-figli nelle poche ore serali (quando era in casa) e qualche ora il sabato.
Tali, dunque, le abitudini consolidate dalla famiglia, negli anni, di trascorrere la domenica presso i genitori di lui e che il sabato veniva dedicato dal signor P. ai propri hobbies ed al relax.
La signora L., coadiuvata dal supporto dell'avvocato Mariarosaria Della Corte, matrimonialista di provata esperinza, riconosce l’importanza del ruolo genitoriale paterno ma auspica altresì che sia graduale il tempo di permanenza dei minori col padre, i quali, dal canto loro, sono abituati ad essere accuditi prevalentemente dalla madre.
L’avvocato matrimonialista ci ricorda che la giurisprudenza, di merito ha chiarito, in varie pronunzie, che l’impianto normativo della legge 54/2006 ha inteso riformulare le modalità di frequentazione dei minori col genitore non collocatario, concedendo pari “responsabilità genitoriali”, senza con ciò voler sancire che all’ affidamento condiviso corrisponda un “peregrinare” dei minori tra le residenze dei genitori.
Tuttavia, non può revocarsi in dubbio che il legislatore della novella non ha abolito la disciplina della casa coniugale, con ciò sottintendendone il prosieguo della ratio, ossia “che il minore necessita di un’abitazione stabile e di una organizzazione domestica coerente con le sue necessità di studio e di normale vita sociale” (ex multis: Trib Messina 18.07.2006), ossia ha diritto a mantenere il riferimento con le cose con cui vive da sempre, la cameretta, le sue tazze, ecc.
Pertanto, ad oggi, (senza voler escludere, per il futuro, un graduale aumento dei tempi e delle modalità di frequentazione), l’avvocato matrimonialista di Roma, propone il seguente calendario di visita: il padre potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana (il martedì e il giovedì) dalle ore 15 alle ore 19, col pernottamento il martedì, nonché, a week end alterni, dal sabato all’uscita da scuola fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, con pernottamento presso di lui.
Le vacanze di Natale, secondo la proposta dell’avvocato matrimonialista, saranno così suddivise: ad anni alterni, a partire dal primo anno di separazione: i minori trascorreranno il 24 dicembre con la madre ed il giorno 25 col padre, e il 31 dicembre con la madre ed l’1 gennaio col padre. Allo stesso modo, per le feste pasquali, il giorno di Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre, secondo il principio dell’alternanza.
Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per almeno dieci giorni consecutivi (nel mese di luglio e dieci giorni nel mese di agosto) concordando preventivamente tale periodo con il coniuge; i minori trascorreranno il proprio compleanno in compagnia di entrambi i genitori presso una ludoteca o qualsivoglia altro ambiente adatto alla ricorrenza.
La signora L., coadiuvata dal supporto dell'avvocato Mariarosaria Della Corte, matrimonialista di provata esperinza, riconosce l’importanza del ruolo genitoriale paterno ma auspica altresì che sia graduale il tempo di permanenza dei minori col padre, i quali, dal canto loro, sono abituati ad essere accuditi prevalentemente dalla madre.
L’avvocato matrimonialista ci ricorda che la giurisprudenza, di merito ha chiarito, in varie pronunzie, che l’impianto normativo della legge 54/2006 ha inteso riformulare le modalità di frequentazione dei minori col genitore non collocatario, concedendo pari “responsabilità genitoriali”, senza con ciò voler sancire che all’ affidamento condiviso corrisponda un “peregrinare” dei minori tra le residenze dei genitori.
Tuttavia, non può revocarsi in dubbio che il legislatore della novella non ha abolito la disciplina della casa coniugale, con ciò sottintendendone il prosieguo della ratio, ossia “che il minore necessita di un’abitazione stabile e di una organizzazione domestica coerente con le sue necessità di studio e di normale vita sociale” (ex multis: Trib Messina 18.07.2006), ossia ha diritto a mantenere il riferimento con le cose con cui vive da sempre, la cameretta, le sue tazze, ecc.
Pertanto, ad oggi, (senza voler escludere, per il futuro, un graduale aumento dei tempi e delle modalità di frequentazione), l’avvocato matrimonialista di Roma, propone il seguente calendario di visita: il padre potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana (il martedì e il giovedì) dalle ore 15 alle ore 19, col pernottamento il martedì, nonché, a week end alterni, dal sabato all’uscita da scuola fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, con pernottamento presso di lui.
Le vacanze di Natale, secondo la proposta dell’avvocato matrimonialista, saranno così suddivise: ad anni alterni, a partire dal primo anno di separazione: i minori trascorreranno il 24 dicembre con la madre ed il giorno 25 col padre, e il 31 dicembre con la madre ed l’1 gennaio col padre. Allo stesso modo, per le feste pasquali, il giorno di Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre, secondo il principio dell’alternanza.
Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per almeno dieci giorni consecutivi (nel mese di luglio e dieci giorni nel mese di agosto) concordando preventivamente tale periodo con il coniuge; i minori trascorreranno il proprio compleanno in compagnia di entrambi i genitori presso una ludoteca o qualsivoglia altro ambiente adatto alla ricorrenza.
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L’Avvocato matrimonialista di Roma Mariarosaria Della Corte, in questa ultima sezione, terminerà la trattazione e l’esemplificazione di un modello reale di separazione giudiziale, completando la spiegazione della terza parte strutturale dell’atto giuridico, cioè quello inerente le richieste dei coniugi (richieste che saranno valutate dal giudice) e alle relative conclusioni.
L’Avv. Mariarosaria Della Corte, matrimonialista di Roma, in questa pagina riporterà la seconda parte dello schema della separazione giudiziale dei coniugi L. e P.
“… Trattandosi di un solo anno, la signora propose al coniuge di rimanere a Roma coi figli, potendo lo stesso raggiungere la famiglia almeno una volta la mese.
Tale decisione fu interpretata dal P. quale avversione del coniuge alle proprie ambizioni professionali e da allora cominciò una nuova fase di conflitti.
Bisogna sottolineare, per amor di verità, che da quel momento il resistente ha sempre avuto, e dura tuttora, un forte risentimento nei confronti della moglie, che non si curava di nascondere nemmeno alla presenza dei figli, che assistevano spesso a logoranti liti tra i coniugi, come riferito all'Avvocato Della Corte in veste di matrimonialista.
La sig.ra L. ha più volte tentato di ricondurre alla ragionevolezza il coniuge, ma egli ha sempre reagito in maniera arrogante e sprezzante alle istanze della moglie.
Da allora questo è stato il leit-motiv della coppia: un uomo incline ad esprimere prevalentemente le proprie esigenze, senza comprensione per quelle altrui, nemmeno quando questi “altri” erano la sua famiglia.
La sofferta decisione della sig.ra L. di separarsi dal coniuge e rivolgersi a un avvocato matrimonialista è stata, pertanto, dettata dallo stato di frustrazione in cui la stessa si è venuta a trovare, tenendo in debita considerazione che ad agosto scorso il sig.P, mentre moglie e figli erano ancora in vacanza, è andato via dalla casa coniugale, portando con sé la maggior parte degli effetti personali.
I fatti summenzionati hanno ovviamente minato l’affectio coniugalis tra le parti, rendendo oltremodo impossibile la prosecuzione della vincolo e hanno indotto la signora L. a rivolgersi all’avvocato matrimonialista.
L’odierna ricorrente ha preso atto delle volontà del coniuge, auspicando, in cuor suo, che i figli avrebbero tratto sollievo dal non subire più, giornalmente, le liti tra i coniugi e dal non respirare più l’aria di tensione e di conflitto che si respirava.
Tuttavia, l’avvocato matrimonialista Della Corte, ritiene che la ricorrente non possa acconsentire alle richieste irragionevoli del coniuge di far vivere i minori per metà settimana un una casa e per l’altrà metà, in un’altra, con l’evidente compromissione per i minori delle abitudini di vita e dei luoghi di accudimento conosciuti fino ad oggi.
V’è da dire che il signor P. per abitudine o anche solo per la consapevolezza che vi si dedicava la moglie, in tutti questi anni ha vissuto il rapporto padre-figli nelle poche ore serali (quando era in casa) e qualche ora il sabato.
“… Trattandosi di un solo anno, la signora propose al coniuge di rimanere a Roma coi figli, potendo lo stesso raggiungere la famiglia almeno una volta la mese.
Tale decisione fu interpretata dal P. quale avversione del coniuge alle proprie ambizioni professionali e da allora cominciò una nuova fase di conflitti.
Bisogna sottolineare, per amor di verità, che da quel momento il resistente ha sempre avuto, e dura tuttora, un forte risentimento nei confronti della moglie, che non si curava di nascondere nemmeno alla presenza dei figli, che assistevano spesso a logoranti liti tra i coniugi, come riferito all'Avvocato Della Corte in veste di matrimonialista.
La sig.ra L. ha più volte tentato di ricondurre alla ragionevolezza il coniuge, ma egli ha sempre reagito in maniera arrogante e sprezzante alle istanze della moglie.
Da allora questo è stato il leit-motiv della coppia: un uomo incline ad esprimere prevalentemente le proprie esigenze, senza comprensione per quelle altrui, nemmeno quando questi “altri” erano la sua famiglia.
La sofferta decisione della sig.ra L. di separarsi dal coniuge e rivolgersi a un avvocato matrimonialista è stata, pertanto, dettata dallo stato di frustrazione in cui la stessa si è venuta a trovare, tenendo in debita considerazione che ad agosto scorso il sig.P, mentre moglie e figli erano ancora in vacanza, è andato via dalla casa coniugale, portando con sé la maggior parte degli effetti personali.
I fatti summenzionati hanno ovviamente minato l’affectio coniugalis tra le parti, rendendo oltremodo impossibile la prosecuzione della vincolo e hanno indotto la signora L. a rivolgersi all’avvocato matrimonialista.
L’odierna ricorrente ha preso atto delle volontà del coniuge, auspicando, in cuor suo, che i figli avrebbero tratto sollievo dal non subire più, giornalmente, le liti tra i coniugi e dal non respirare più l’aria di tensione e di conflitto che si respirava.
Affidamento dei figli
In ordine all’affidamento dei minori, la signora L., in considerazione dell’età dei medesimi (8 e 4 anni) non si oppone ad un affidamento condiviso dei figli ex L.54/06, con collocazione stabile presso la casa coniugale, sita alla via L. C., 23.Tuttavia, l’avvocato matrimonialista Della Corte, ritiene che la ricorrente non possa acconsentire alle richieste irragionevoli del coniuge di far vivere i minori per metà settimana un una casa e per l’altrà metà, in un’altra, con l’evidente compromissione per i minori delle abitudini di vita e dei luoghi di accudimento conosciuti fino ad oggi.
V’è da dire che il signor P. per abitudine o anche solo per la consapevolezza che vi si dedicava la moglie, in tutti questi anni ha vissuto il rapporto padre-figli nelle poche ore serali (quando era in casa) e qualche ora il sabato.
Tali, dunque, le abitudini consolidate dalla famiglia, negli anni, di trascorrere la domenica presso i genitori di lui e che il sabato veniva dedicato dal signor P. ai propri hobbies ed al relax.
La signora L., coadiuvata dal supporto dell'avvocato Mariarosaria Della Corte, matrimonialista di provata esperinza, riconosce l’importanza del ruolo genitoriale paterno ma auspica altresì che sia graduale il tempo di permanenza dei minori col padre, i quali, dal canto loro, sono abituati ad essere accuditi prevalentemente dalla madre.
L’avvocato matrimonialista ci ricorda che la giurisprudenza, di merito ha chiarito, in varie pronunzie, che l’impianto normativo della legge 54/2006 ha inteso riformulare le modalità di frequentazione dei minori col genitore non collocatario, concedendo pari “responsabilità genitoriali”, senza con ciò voler sancire che all’ affidamento condiviso corrisponda un “peregrinare” dei minori tra le residenze dei genitori.
Tuttavia, non può revocarsi in dubbio che il legislatore della novella non ha abolito la disciplina della casa coniugale, con ciò sottintendendone il prosieguo della ratio, ossia “che il minore necessita di un’abitazione stabile e di una organizzazione domestica coerente con le sue necessità di studio e di normale vita sociale” (ex multis: Trib Messina 18.07.2006), ossia ha diritto a mantenere il riferimento con le cose con cui vive da sempre, la cameretta, le sue tazze, ecc.
Pertanto, ad oggi, (senza voler escludere, per il futuro, un graduale aumento dei tempi e delle modalità di frequentazione), l’avvocato matrimonialista di Roma, propone il seguente calendario di visita: il padre potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana (il martedì e il giovedì) dalle ore 15 alle ore 19, col pernottamento il martedì, nonché, a week end alterni, dal sabato all’uscita da scuola fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, con pernottamento presso di lui.
Le vacanze di Natale, secondo la proposta dell’avvocato matrimonialista, saranno così suddivise: ad anni alterni, a partire dal primo anno di separazione: i minori trascorreranno il 24 dicembre con la madre ed il giorno 25 col padre, e il 31 dicembre con la madre ed l’1 gennaio col padre. Allo stesso modo, per le feste pasquali, il giorno di Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre, secondo il principio dell’alternanza.
Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per almeno dieci giorni consecutivi (nel mese di luglio e dieci giorni nel mese di agosto) concordando preventivamente tale periodo con il coniuge; i minori trascorreranno il proprio compleanno in compagnia di entrambi i genitori presso una ludoteca o qualsivoglia altro ambiente adatto alla ricorrenza.
La signora L., coadiuvata dal supporto dell'avvocato Mariarosaria Della Corte, matrimonialista di provata esperinza, riconosce l’importanza del ruolo genitoriale paterno ma auspica altresì che sia graduale il tempo di permanenza dei minori col padre, i quali, dal canto loro, sono abituati ad essere accuditi prevalentemente dalla madre.
L’avvocato matrimonialista ci ricorda che la giurisprudenza, di merito ha chiarito, in varie pronunzie, che l’impianto normativo della legge 54/2006 ha inteso riformulare le modalità di frequentazione dei minori col genitore non collocatario, concedendo pari “responsabilità genitoriali”, senza con ciò voler sancire che all’ affidamento condiviso corrisponda un “peregrinare” dei minori tra le residenze dei genitori.
Tuttavia, non può revocarsi in dubbio che il legislatore della novella non ha abolito la disciplina della casa coniugale, con ciò sottintendendone il prosieguo della ratio, ossia “che il minore necessita di un’abitazione stabile e di una organizzazione domestica coerente con le sue necessità di studio e di normale vita sociale” (ex multis: Trib Messina 18.07.2006), ossia ha diritto a mantenere il riferimento con le cose con cui vive da sempre, la cameretta, le sue tazze, ecc.
Pertanto, ad oggi, (senza voler escludere, per il futuro, un graduale aumento dei tempi e delle modalità di frequentazione), l’avvocato matrimonialista di Roma, propone il seguente calendario di visita: il padre potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana (il martedì e il giovedì) dalle ore 15 alle ore 19, col pernottamento il martedì, nonché, a week end alterni, dal sabato all’uscita da scuola fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola, con pernottamento presso di lui.
Le vacanze di Natale, secondo la proposta dell’avvocato matrimonialista, saranno così suddivise: ad anni alterni, a partire dal primo anno di separazione: i minori trascorreranno il 24 dicembre con la madre ed il giorno 25 col padre, e il 31 dicembre con la madre ed l’1 gennaio col padre. Allo stesso modo, per le feste pasquali, il giorno di Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre, secondo il principio dell’alternanza.
Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per almeno dieci giorni consecutivi (nel mese di luglio e dieci giorni nel mese di agosto) concordando preventivamente tale periodo con il coniuge; i minori trascorreranno il proprio compleanno in compagnia di entrambi i genitori presso una ludoteca o qualsivoglia altro ambiente adatto alla ricorrenza.