La separazione giudiziale spiegata dall'Avvocato Matrimonialista Roma
Illustrazione dello schema di una separazione giudiziale con richiesta di addebito
Violazione dell’art. 143 c.c.: addebito della separazione“Il motivo reale della crisi matrimoniale tra i signori D. e A., come riporta l’avvocato matrimonialista di Roma, va ravvisato nella coscienza e volontarietà del comportamento del resistente, il quale, pur in considerazione dei danni che avrebbe arrecato alla propria famiglia ed al proprio matrimonio, ha sistematicamente violato gli obblighi di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell’interesse della famiglia. A tal proposito, giova precisare che la signora D., fin dai primi tempi dell’unione con il signor A. si è sempre dimostrata una compagna fedele, curando la serena crescita dei figli.
Al contrario, il signor A. non si è mai preoccupato delle esigenze della moglie e dei figli: marito e padre assente, ha condotto una vita da “single”, con uscite serali, continui viaggi con gli amici (con noleggio finanche di aerei privati), con riserva di tempi sempre più esigui per dedicarsi alla famiglia.
Sebbene titolare di una ditta di costruzioni il signor A. non mancava di trascurare persino la manutenzione della casa.
Pertanto, la signora D., come ci spiega l’avvocato matrimonialista, pur coniugata, si è trovata in una condizione di profonda solitudine: costretta ad occuparsi da sola del nucleo familiare, ha profuso ogni sforzo per evitare che i figli potessero risentire dell’assenza del padre, cercando, nel contempo, di soddisfare tutte le loro esigenze per salvaguardarne l’equilibrio psicofisico oltreché una crescita sana ed equilibrata.
Al contrario, il signor A. non si è mai preoccupato delle esigenze della moglie e dei figli: marito e padre assente, ha condotto una vita da “single”, con uscite serali, continui viaggi con gli amici (con noleggio finanche di aerei privati), con riserva di tempi sempre più esigui per dedicarsi alla famiglia.
Sebbene titolare di una ditta di costruzioni il signor A. non mancava di trascurare persino la manutenzione della casa.
Pertanto, la signora D., come ci spiega l’avvocato matrimonialista, pur coniugata, si è trovata in una condizione di profonda solitudine: costretta ad occuparsi da sola del nucleo familiare, ha profuso ogni sforzo per evitare che i figli potessero risentire dell’assenza del padre, cercando, nel contempo, di soddisfare tutte le loro esigenze per salvaguardarne l’equilibrio psicofisico oltreché una crescita sana ed equilibrata.
E’ evidente che i comportamenti del signor A., palesemente contrari ai doveri nascenti dal matrimonio, hanno determinato il progressivo quanto inesorabile sfilacciarsi dell’unione coniugale: avendo reso insostenibile un’armonica prosecuzione della convivenza, i predetti comportamenti devono considerarsi quale causa di addebito della separazione al resistente.
L’avvocato matrimonialista Della Corte ci ricorda che sul punto, si sono espressi anche i giudici di Piazza Cavour, pertanto, nel casus de quo agitur, non può revocarsi in dubbio sulla circostanza che proprio a causa dei comportamenti disinteressati e poco collaborativi, addebitabili esclusivamente al signor A., il rapporto tra i coniugi si sia inesorabilmente lacerato.
L’avvocato matrimonialista ritiene che la sofferta decisione della signora D. di separarsi dal coniuge è stata, pertanto, dettata dallo stato di profonda frustrazione in cui la stessa si è venuta a trovare per colpa esclusiva del coniuge, ma soprattutto in considerazione della salvaguardia del benessere dei propri figli.
Infatti, il resistente non ha perso occasione per porre in essere continue minacce e aggressioni sia verbali che fisiche nei confronti della coniuge (giungendo a distruggere finanche mobili e suppellettili presenti in casa), alla presenza attonita dei figli. E’ quindi evidente che la signora D. non possa più tollerare tale stato di cose, preoccupata dal pregiudizio psico-fisico che potrebbero subire i minori, a seguito dei predetti comportamenti violenti ed irascibili del marito. Da qui, la decisione di farsi assistere dall’Avvocato Della Corte, matrimonialista di Roma.
L’avvocato matrimonialista Della Corte ci ricorda che sul punto, si sono espressi anche i giudici di Piazza Cavour, pertanto, nel casus de quo agitur, non può revocarsi in dubbio sulla circostanza che proprio a causa dei comportamenti disinteressati e poco collaborativi, addebitabili esclusivamente al signor A., il rapporto tra i coniugi si sia inesorabilmente lacerato.
L’avvocato matrimonialista ritiene che la sofferta decisione della signora D. di separarsi dal coniuge è stata, pertanto, dettata dallo stato di profonda frustrazione in cui la stessa si è venuta a trovare per colpa esclusiva del coniuge, ma soprattutto in considerazione della salvaguardia del benessere dei propri figli.
Infatti, il resistente non ha perso occasione per porre in essere continue minacce e aggressioni sia verbali che fisiche nei confronti della coniuge (giungendo a distruggere finanche mobili e suppellettili presenti in casa), alla presenza attonita dei figli. E’ quindi evidente che la signora D. non possa più tollerare tale stato di cose, preoccupata dal pregiudizio psico-fisico che potrebbero subire i minori, a seguito dei predetti comportamenti violenti ed irascibili del marito. Da qui, la decisione di farsi assistere dall’Avvocato Della Corte, matrimonialista di Roma.
Affidamento dei figli
In ordine all’affidamento dei minori, la signora D., assistita dall’Avv. Mariarosaria Della Corte, avvocato matrimonialista di provata esperienza, in considerazione dell’età dei medesimi (12 e 7 anni) non si oppone ad un affidamento condiviso dei figli ex L.54/06, con collocazione stabile presso di sè.
Al fine di assicurare in concreto la bigenitorialità e lo spirito della richiamata Legge, appare opportuno che l’affidamento condiviso sia quanto mai elastico e rapportato alle esigenze degli stessi.
In particolare, la ricorrente, coadiuvata dall’ Avvocato matrimonialista Della Corte, propone il seguente calendario di visita: il padre potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana e a week end alterni, con pernottamento presso di lui. Le vacanze di Natale saranno così suddivise, ad anni alterni, a partire dal primo anno di separazione: i minori trascorreranno il 24 dicembre con la madre ed il giorno 25 col padre, e il 31 dicembre con la madre ed l’1 gennaio col padre. Allo stesso modo alternativamente le feste pasquali dalle ore 11.00 del venerdì santo e fino alle ore 18.00 del giorno di Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre.
Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per almeno sette giorni consecutivi, concordando preventivamente tale periodo con il coniuge.
I figli trascorreranno il proprio compleanno in compagnia di entrambi i genitori presso una ludoteca o qualsivoglia altro ambiente adatto alla ricorrenza.
Al fine di assicurare in concreto la bigenitorialità e lo spirito della richiamata Legge, appare opportuno che l’affidamento condiviso sia quanto mai elastico e rapportato alle esigenze degli stessi.
In particolare, la ricorrente, coadiuvata dall’ Avvocato matrimonialista Della Corte, propone il seguente calendario di visita: il padre potrà tenere con sé i figli per due pomeriggi a settimana e a week end alterni, con pernottamento presso di lui. Le vacanze di Natale saranno così suddivise, ad anni alterni, a partire dal primo anno di separazione: i minori trascorreranno il 24 dicembre con la madre ed il giorno 25 col padre, e il 31 dicembre con la madre ed l’1 gennaio col padre. Allo stesso modo alternativamente le feste pasquali dalle ore 11.00 del venerdì santo e fino alle ore 18.00 del giorno di Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre.
Per quanto riguarda le vacanze estive il padre potrà tenere con sé i figli per almeno sette giorni consecutivi, concordando preventivamente tale periodo con il coniuge.
I figli trascorreranno il proprio compleanno in compagnia di entrambi i genitori presso una ludoteca o qualsivoglia altro ambiente adatto alla ricorrenza.
Assegnazione della casa coniugale
In merito all’assegnazione della casa coniugale, una villa sul mare, si chiede che venga assegnata alla ricorrente con tutti gli arredi e soprammobili di pregio, eccezion fatta per gli effetti personali del resistente.
La ricorrente risulta palesemente il coniuge più debole, priva di un’autonomia economica e l’assegnazione della casa coniugale, considerando anche la presenza dei figli minori, va senza dubbio attribuita alla madre, così come ci spiega l’avvocato matrimonialista.
E’ lapalissiano, ci ricorda l’avvocato matrimonialista romano, che, nel caso di specie, la signora D. ritenga la “conservazione dell’ambiente domestico” quale presupposto indispensabile per evitare ulteriori disagi che potrebbero derivare dall’allontanamento degli stessi dalla casa in cui hanno vissuto fino a questo momento: ciò, infatti, equivarrebbe ad uno stravolgimento delle ormai consolidate abitudini dei minori e ad un inesorabile sradicamento dal loro habitat familiare.
La ricorrente risulta palesemente il coniuge più debole, priva di un’autonomia economica e l’assegnazione della casa coniugale, considerando anche la presenza dei figli minori, va senza dubbio attribuita alla madre, così come ci spiega l’avvocato matrimonialista.
E’ lapalissiano, ci ricorda l’avvocato matrimonialista romano, che, nel caso di specie, la signora D. ritenga la “conservazione dell’ambiente domestico” quale presupposto indispensabile per evitare ulteriori disagi che potrebbero derivare dall’allontanamento degli stessi dalla casa in cui hanno vissuto fino a questo momento: ciò, infatti, equivarrebbe ad uno stravolgimento delle ormai consolidate abitudini dei minori e ad un inesorabile sradicamento dal loro habitat familiare.
Questioni economiche: sul mantenimento dei figli e del coniuge
Per quanto attiene, invece, al mantenimento dei figli, la signora D. risulta palesemente il coniuge più debole: considerando che i minori vivranno con la madre, è necessario prevedere un contributo economico non inferiore ad euro 1.500,00, per entrambi i figli, nonchè l’ulteriore contributo nella misura del 75% per tutte le spese straordinarie in favore della prole (medico-specialistiche, ricreative e scolastiche)”.