Casi tipici di un avvocato matrimonialista
Il seguente caso trattato dall’avvocato matrimonialista Mariarosaria Della Corte, a Roma, concerne un ricorso per separazione giudiziale con cui il sig. L P conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Nola, la signora D N, per ivi sentire pronunciare contro la medesima, provvedimento di separazione dei coniugi; richiesta di affidamento condiviso della figlia minore A e per ivi sentir pronunziare l’addebito di detta separazione alla signora N D, per i fatti esposti in ricorso. Si costituiva l’avv M V ed esponeva i fatti dettagliati per cui la sig.ra N D era stata costretta ad allontanarsi da casa e a chiedere la separazione giudiziale con addebito.
Con il presente atto l’Avvocato Mariarosaria Della Corte, matrimonialista di Roma, in sostituzione del precedente difensore, insistendo affinchè il Presidente, valutato prioritariamente l’interesse di una minore in così tenera età ( ha compiuto tre anni il 21 giugno), disponga un affidamento condiviso con collocazione della minore presso la madre, prevedendo i giusti tempi di permanenza di A presso il padre.
In primis, corre l’obbligo di precisare che la signora N, fin dai primi tempi dell’unione coniugale si è dimostrata compagna fedele, paziente ed amorevole, presenza costante nella vita del marito nonchè madre sensibile ed attenta.
A parere dell’avvocato matrimonialista di Roma, tali attenzioni e forme di cura verso la famiglia sono state sempre travisate dal L P, il quale ha scandito il rapporto coniugale con la N. con continue aggressioni verbali e costrizioni fisiche, anche prima del matrimonio, sfociate in una querela da parte della odierna resistente, che la signora ha rimesso volendo concedere ancora fiducia all’uomo che amava.
L’avvocato matrimonialista apprendeva dalla CTU che per la minore A e le modalità di affidamento, la CTU, dott.ssa C R, suggerisce la modalità dell’affidamento alternato, modalità che a parere della scrivente è contraria al benessere ed all’interesse della minore.
Occorre fare un passo indietro su considerazioni prima ancora che giuridiche di formazione psicologica, soprattutto conoscere la teoria dell’attaccamento e gli apporti essenziali della psicanalisi dell’infanzia, apporti che hanno stabilito in modo incontrovertibile la necessità di prendere in considerazione i bisogni fondamentali dei minori.
Il principio della condivisione della responsabilità genitoriale implica oggi non solo la conservazione della potestà genitoriale in capo ad entrambi i genitori, ma anche di regola l'esercizio condiviso della potestà medesima.
Con il presente atto l’Avvocato Mariarosaria Della Corte, matrimonialista di Roma, in sostituzione del precedente difensore, insistendo affinchè il Presidente, valutato prioritariamente l’interesse di una minore in così tenera età ( ha compiuto tre anni il 21 giugno), disponga un affidamento condiviso con collocazione della minore presso la madre, prevedendo i giusti tempi di permanenza di A presso il padre.
In primis, corre l’obbligo di precisare che la signora N, fin dai primi tempi dell’unione coniugale si è dimostrata compagna fedele, paziente ed amorevole, presenza costante nella vita del marito nonchè madre sensibile ed attenta.
A parere dell’avvocato matrimonialista di Roma, tali attenzioni e forme di cura verso la famiglia sono state sempre travisate dal L P, il quale ha scandito il rapporto coniugale con la N. con continue aggressioni verbali e costrizioni fisiche, anche prima del matrimonio, sfociate in una querela da parte della odierna resistente, che la signora ha rimesso volendo concedere ancora fiducia all’uomo che amava.
Analisi della CTU
La CTU depositata, chiesta dallo studio dell’avvocato matrimonialista di Roma Mariarosaria Della Corte, fa riferimento a difficoltà relazionali della coppia su cui si è inserita “la modalità di relazione impostata su dominanza e potere” da parte del L P sulla consorte e questo supporta le vicende narrate dalla signora N D in memoria di costituzione, relative agli atteggiamenti di prevaricazione del marito su di lei che giungevano fino ad impedirle di prendere in braccio la minore quando piangeva perché doveva stare sull’altalena mossa elettricamente.L’avvocato matrimonialista apprendeva dalla CTU che per la minore A e le modalità di affidamento, la CTU, dott.ssa C R, suggerisce la modalità dell’affidamento alternato, modalità che a parere della scrivente è contraria al benessere ed all’interesse della minore.
Occorre fare un passo indietro su considerazioni prima ancora che giuridiche di formazione psicologica, soprattutto conoscere la teoria dell’attaccamento e gli apporti essenziali della psicanalisi dell’infanzia, apporti che hanno stabilito in modo incontrovertibile la necessità di prendere in considerazione i bisogni fondamentali dei minori.
Il principio della condivisione della responsabilità genitoriale implica oggi non solo la conservazione della potestà genitoriale in capo ad entrambi i genitori, ma anche di regola l'esercizio condiviso della potestà medesima.
L’avvocato rammenta alla Corte che la norma del novellato art 337 ter cc. privilegia, come regime normale di affidamento dei minori, l'affidamento condiviso che si concretizza non in un affidamento alternato, dannoso per il minore privato di un habitat stabile, ma nella condivisione da parte dei coniugi dei compiti di cura, educazione ed istruzione del figlio.
L’affidamento ad entrambi i genitori non significa per il minore avere doppia residenza o pari tempi che il minore trascorre con l'uno o con l'altro genitore, bensì nella paritaria condivisione del ruolo genitoriale.
La circostanza che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori non esclude, secondo l’avvocato matrimonialista romano, la necessità di prevedere quale sia il genitore collocatario del minore, con il quale, quindi, il minore coabiti stabilmente, non essendo verosimile, né per altro verso rispondente all'interesse del minore e alle sue esigenze psicologiche, di crescita ed anche di studio, pensare che lo stesso possa non avere una propria stabile collocazione. Il minore necessita di un riferimento abitativo stabile e di una organizzazione domestica coerente con le sue necessità di studio e di un genitore di accudimento prevalente.
Occorre tenere conto delle esigenze di stabilità della vita del minore e per l’avvocato matrimonialista di Roma, l'affidamento alternato viene ritenuto fonte di instabilità di vita tale da compromettere l'equilibrio del minore. Il minore non può essere trattato alla stregua di un ‘pacco postale’ per assecondare il volere dei genitori; anche un adulto viene destabilizzato ove non abbia una residenza stabile. La giurisprudenza ha più volte sottolineato che non basta la casa coniugale a costituire l'unico punto di riferimento dei figli (Tribunale Napoli 22 dicembre 1995)
Le corti di merito e di legittimità hanno fondato lo scarsissimo utilizzo dell’affidamento alternato, soprattutto nei minori in tenerissima età.
L’avvocato matrimonialista di Roma intende ribadire che non si può e non si deve sottovalutare l’importanza della figura paterna nella vita di un bambino ma non può revocarsi in dubbio che una forma di affidamento alternato non appare in linea con l’interesse del minore e del suo equilibrio psicofisico.
Infine, da non dimenticare che la psichiatria infantile è unanime nello stabilire che l’attaccamento dei bambini alla madre è fondamentale per uno sviluppo “sicuro del bimbo”.
Da quanto emerge dalla CTU l’episodio della depressione post partum della sig.ra N d, durato solo dieci giorni, è rientrato completamente e non si ravvisano motivi per cui la minore non debba essere affidata in via condivisa, con residenza privilegiata presso la madre.
Appare in linea con gli interessi della minore che i tempi di permanenza col padre consistano in due pomeriggi a settimana e due fine settimana alterni al mese, tenuto conto della tenera età della minore, tempi ritenuti congrui dalla stessa controparte, come si evince dalle intercorse comunicazioni tra i difensori, a decorrere dalla scorsa estate. Queste le conclusioni difensive dell’avvocato matrimonialista romano.
L’affidamento ad entrambi i genitori non significa per il minore avere doppia residenza o pari tempi che il minore trascorre con l'uno o con l'altro genitore, bensì nella paritaria condivisione del ruolo genitoriale.
La circostanza che il figlio venga affidato ad entrambi i genitori non esclude, secondo l’avvocato matrimonialista romano, la necessità di prevedere quale sia il genitore collocatario del minore, con il quale, quindi, il minore coabiti stabilmente, non essendo verosimile, né per altro verso rispondente all'interesse del minore e alle sue esigenze psicologiche, di crescita ed anche di studio, pensare che lo stesso possa non avere una propria stabile collocazione. Il minore necessita di un riferimento abitativo stabile e di una organizzazione domestica coerente con le sue necessità di studio e di un genitore di accudimento prevalente.
Occorre tenere conto delle esigenze di stabilità della vita del minore e per l’avvocato matrimonialista di Roma, l'affidamento alternato viene ritenuto fonte di instabilità di vita tale da compromettere l'equilibrio del minore. Il minore non può essere trattato alla stregua di un ‘pacco postale’ per assecondare il volere dei genitori; anche un adulto viene destabilizzato ove non abbia una residenza stabile. La giurisprudenza ha più volte sottolineato che non basta la casa coniugale a costituire l'unico punto di riferimento dei figli (Tribunale Napoli 22 dicembre 1995)
Le corti di merito e di legittimità hanno fondato lo scarsissimo utilizzo dell’affidamento alternato, soprattutto nei minori in tenerissima età.
L’avvocato matrimonialista di Roma intende ribadire che non si può e non si deve sottovalutare l’importanza della figura paterna nella vita di un bambino ma non può revocarsi in dubbio che una forma di affidamento alternato non appare in linea con l’interesse del minore e del suo equilibrio psicofisico.
Infine, da non dimenticare che la psichiatria infantile è unanime nello stabilire che l’attaccamento dei bambini alla madre è fondamentale per uno sviluppo “sicuro del bimbo”.
Da quanto emerge dalla CTU l’episodio della depressione post partum della sig.ra N d, durato solo dieci giorni, è rientrato completamente e non si ravvisano motivi per cui la minore non debba essere affidata in via condivisa, con residenza privilegiata presso la madre.
Appare in linea con gli interessi della minore che i tempi di permanenza col padre consistano in due pomeriggi a settimana e due fine settimana alterni al mese, tenuto conto della tenera età della minore, tempi ritenuti congrui dalla stessa controparte, come si evince dalle intercorse comunicazioni tra i difensori, a decorrere dalla scorsa estate. Queste le conclusioni difensive dell’avvocato matrimonialista romano.