Casi dall'archivio dell'avvocato matrimonialista
1
In questo caso l’Avvocato Mariarosaria Della Corte, matrimonialista a Roma, proponeva istanza al Tribunale Civile di Salerno per modificare le condizioni dell’intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio, presentata su ricorso congiunto di entrambi i coniugi e pronunciata con sentenza n. 116.
Precisamente, l’istanza formulata dal Dott. MC era volta prevalentemente ad ottenere la revoca dell’assegno mensile, in favore della moglie e della figlia e concordato all’epoca del divorzio nell’importo di lire 2.500.000 oltre adeguamenti annuali Istat (attualmente, euro 1.421,00- di cui euro 900,00 circa per il contributo del padre al mantenimento della figlia maggiorenne PM ed euro 500,00 circa per assegno divorzile in favore dell’ex moglie); in subordine, l’avvocato matrimonialista di Roma che difende l’odierno reclamante richiedeva la revoca dell’assegno di mantenimento per la figlia e la riduzione dell’assegno divorzile ad euro 200,00.
Le summenzionate istanze, secondo l’avvocato matrimonialista di Roma Mariarosaria Della Corte, trovano fondamento logico-giuridico nella raggiunta indipendenza economica della figlia PM (laureatasi presso l’Università di Siena, vincitrice prima della selezione per il conferimento di un assegno di collaborazione ad un progetto di ricerca e, successivamente - ottobre 2011- vincitrice di un dottorato di ricerca con borsa), nel miglioramento delle condizioni economiche dell’ex moglie (oggi insegnante, con incarichi annuali), e nel peggioramento delle condizioni economiche dell’odierno reclamante (nel 2006 il Dott. MC ha, infatti, contratto nuove nozze con LA, dalla quale si è poi separato nel 2008 ed alla quale versa un assegno mensile di euro 600,00 per il mantenimento dei due figli minorenni).
A seguito di costituzione della resistente nel giudizio de quo, l’avvocato Della Corte dinanzi al Tribunale Civile, riunito in Camera di Consiglio, chiedeva che venisse respinta l’istanza presentata dal Dott. MC così statuendo:
In primo luogo l’Autorità Giudicante ha erroneamente valutato i fatti sopravvenuti, esposti dall’odierno reclamante e tali da consentire la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondersi, da parte del Dott. MC, ai sensi degli artt. 5 e 6 L.898/70. È quanto sostiene nelle sue difese l’avvocato matrimonialista di Roma.
Quanto alla richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, pur essendo incontestabile la legittimità della corresponsione di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, anche in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo l’avvocato matrimonialista di Roma, Mariarosaria Della Corte, non può revocarsi in dubbio che da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni può ritenersi cessato quando sia fornita la prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica che non coincide con l’instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale da dedurne l’acquisto della autonomia economica (Cass. Civ. sent. N. 21773/2008).
Precisamente, l’istanza formulata dal Dott. MC era volta prevalentemente ad ottenere la revoca dell’assegno mensile, in favore della moglie e della figlia e concordato all’epoca del divorzio nell’importo di lire 2.500.000 oltre adeguamenti annuali Istat (attualmente, euro 1.421,00- di cui euro 900,00 circa per il contributo del padre al mantenimento della figlia maggiorenne PM ed euro 500,00 circa per assegno divorzile in favore dell’ex moglie); in subordine, l’avvocato matrimonialista di Roma che difende l’odierno reclamante richiedeva la revoca dell’assegno di mantenimento per la figlia e la riduzione dell’assegno divorzile ad euro 200,00.
Le summenzionate istanze, secondo l’avvocato matrimonialista di Roma Mariarosaria Della Corte, trovano fondamento logico-giuridico nella raggiunta indipendenza economica della figlia PM (laureatasi presso l’Università di Siena, vincitrice prima della selezione per il conferimento di un assegno di collaborazione ad un progetto di ricerca e, successivamente - ottobre 2011- vincitrice di un dottorato di ricerca con borsa), nel miglioramento delle condizioni economiche dell’ex moglie (oggi insegnante, con incarichi annuali), e nel peggioramento delle condizioni economiche dell’odierno reclamante (nel 2006 il Dott. MC ha, infatti, contratto nuove nozze con LA, dalla quale si è poi separato nel 2008 ed alla quale versa un assegno mensile di euro 600,00 per il mantenimento dei due figli minorenni).
A seguito di costituzione della resistente nel giudizio de quo, l’avvocato Della Corte dinanzi al Tribunale Civile, riunito in Camera di Consiglio, chiedeva che venisse respinta l’istanza presentata dal Dott. MC così statuendo:
In primo luogo l’Autorità Giudicante ha erroneamente valutato i fatti sopravvenuti, esposti dall’odierno reclamante e tali da consentire la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondersi, da parte del Dott. MC, ai sensi degli artt. 5 e 6 L.898/70. È quanto sostiene nelle sue difese l’avvocato matrimonialista di Roma.
Quanto alla richiesta di revoca dell’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, pur essendo incontestabile la legittimità della corresponsione di un assegno periodico in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, anche in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo l’avvocato matrimonialista di Roma, Mariarosaria Della Corte, non può revocarsi in dubbio che da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità l’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni può ritenersi cessato quando sia fornita la prova che il figlio abbia raggiunto l’indipendenza economica che non coincide con l’instaurazione effettiva di un rapporto di lavoro giuridicamente stabile, ma con il verificarsi di una situazione tale da dedurne l’acquisto della autonomia economica (Cass. Civ. sent. N. 21773/2008).
Orbene, nel casus de quo agitur è lapalissiano come la stessa Autorità Giudicante sia caduta in errore asserendo che “dai documenti prodotti si ricava che la figlia ha avuto un incarico di collaborazione ad un progetto di ricerca della durata di mesi 12, da marzo 2011 a marzo 2012 per un importo complessivo di euro 19.367,00. Da ottobre 2011 è vincitrice di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca ed assegnataria della borsa di studio della durata triennale, con assegno secondo normativa vigente, e poi ha concluso diversamente.
Infatti, pur potendosi convenire sulla natura precaria di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, sostiene l’Avvocato matrimonialista Della Corte, altrettanto non può dirsi per l’ammissione ad un dottorato di ricerca con borsa di studio: da ciò si desume potenzialità all’impiego ed una idoneità all’inserimento nel mondo lavorativo della figlia P., con prospettiva di brillante carriera universitaria.
La difesa instaurata dall’avvocato matrimonialista di Roma prevede che per i figli maggiorenni, divenuti autonomi, pertanto, anche se assunti a tempo determinato, è sufficiente dimostrare “l’idoneità all’impiego”, non essendo ipotizzabile nè un loro rientro in famiglia nè un ripristino in loro favore di quella situazione di particolare tutela suddescritta, essendo indiscutibile che la tutela che l’ordinamento riserva non possa protrarsi oltre ogni ragionevole limite.
E’ pertanto evidente come, quanto appena espresso, sia calzante al caso di specie: la figlia maggiorenne, PM, seppur con un lavoro a tempo determinato è in grado di “sapersela cavare”, avendo, infatti, dimostrato il raggiungimento di un’adeguata capacità ed attitudine al lavoro proficuo.
Va de plano la richiesta di revoca in toto dell’assegno di mantenimento in favore della stessa in quanto, sulla scorta delle esposte osservazioni, secondo l’avvocato matrimonialista di Roma, è evidente che la situazione lavorativa in cui la stessa attualmente versa è tale da consentirle un’indipendenza economica ed è tale da far venir meno il presupposto per la corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte del Dott. MC.
Non da ultimo, non può non rimarcarsi che, quest’ultimo, da buon genitore, ha sempre provveduto al mantenimento della figlia e non ha mai inteso sottrarsi allo stesso, ma il raggiungimento dell’ anzidetta indipendenza economica di PM rende indispensabile la rivisitazione di quanto statuito in suo favore, con la revoca del predetto assegno.
In secondo luogo, quanto alla richiesta di revoca dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, sig.ra CE, deve insistersi anche sulla evidente modifica in melius della situazione economica della stessa, rispetto a quella esistente al momento della intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio. Queste le richieste giudiziali dell’Avvocato matrimonialista Mariarosaria Della Corte.
Infatti, pur potendosi convenire sulla natura precaria di un assegno per la collaborazione ad attività di ricerca, sostiene l’Avvocato matrimonialista Della Corte, altrettanto non può dirsi per l’ammissione ad un dottorato di ricerca con borsa di studio: da ciò si desume potenzialità all’impiego ed una idoneità all’inserimento nel mondo lavorativo della figlia P., con prospettiva di brillante carriera universitaria.
La difesa instaurata dall’avvocato matrimonialista di Roma prevede che per i figli maggiorenni, divenuti autonomi, pertanto, anche se assunti a tempo determinato, è sufficiente dimostrare “l’idoneità all’impiego”, non essendo ipotizzabile nè un loro rientro in famiglia nè un ripristino in loro favore di quella situazione di particolare tutela suddescritta, essendo indiscutibile che la tutela che l’ordinamento riserva non possa protrarsi oltre ogni ragionevole limite.
E’ pertanto evidente come, quanto appena espresso, sia calzante al caso di specie: la figlia maggiorenne, PM, seppur con un lavoro a tempo determinato è in grado di “sapersela cavare”, avendo, infatti, dimostrato il raggiungimento di un’adeguata capacità ed attitudine al lavoro proficuo.
Va de plano la richiesta di revoca in toto dell’assegno di mantenimento in favore della stessa in quanto, sulla scorta delle esposte osservazioni, secondo l’avvocato matrimonialista di Roma, è evidente che la situazione lavorativa in cui la stessa attualmente versa è tale da consentirle un’indipendenza economica ed è tale da far venir meno il presupposto per la corresponsione dell’assegno di mantenimento da parte del Dott. MC.
Non da ultimo, non può non rimarcarsi che, quest’ultimo, da buon genitore, ha sempre provveduto al mantenimento della figlia e non ha mai inteso sottrarsi allo stesso, ma il raggiungimento dell’ anzidetta indipendenza economica di PM rende indispensabile la rivisitazione di quanto statuito in suo favore, con la revoca del predetto assegno.
In secondo luogo, quanto alla richiesta di revoca dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, sig.ra CE, deve insistersi anche sulla evidente modifica in melius della situazione economica della stessa, rispetto a quella esistente al momento della intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio. Queste le richieste giudiziali dell’Avvocato matrimonialista Mariarosaria Della Corte.
2
Prosegue il caso indicato dall’avvocato matrimonialista di Roma, Mariarosaria Della Corte
Giova precisare che, mentre le prime pronunce giurisprudenziali tendevano a considerare quale parametro rilevante il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ritenendo quindi dovuto l'assegno ogni qualvolta il divorzio avesse inciso su di un coniuge apportando una riduzione (anche minima) del proprio standard di vita, rispetto a quello goduto durante il matrimonio (Cass. Civ. 17.03.1989 n. 1322; Cass. Civ. 29.11.1990 n. 11490), attualmente l'assegno di divorzio, stante la sua funzione assistenziale, serve a tutelare l'ex coniuge che si trovi in una debolezza economica tale da non consentirle un tenore di vita autonomo e dignitoso, anche se totalmente distaccato da quello che si aveva in costanza di matrimonio (Cass. Civ. 12.03.1990 n. 1652; Cass. Civ. 01.12.1993 n. 11860).
Quindi, secondo l’avvocato matrimonialista romano, la prima valutazione che il giudice è chiamato a fare riguarda l'an e ruota attorno all'inadeguatezza dei mezzi, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui dispone il coniuge richiedente e all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Solo laddove tale valutazione dia esito positivo (inteso nel senso suesposto, e cioè lasci presumere che il coniuge istante non possa assicurare a sé un tenore di vita dignitoso), il giudice deve poi procedere a determinare il quantum.
Nel caso di specie, la sig.ra C E, casalinga ai tempi del matrimonio, già da alcuni anni riveste incarichi annuali come insegnante che, nel corso del tempo, le hanno garantito adeguati mezzi volti a conservare un tenore di vita dignitoso (la sua busta paga media è di euro 800,00), sostiene l’avvocato matrimonialista di Roma.
Pertanto, la previsione dell’assegno divorzile pari ad euro 300,00 in favore della sig.ra C E, così come disposta dall’Autorità Giudicante, risulta essere assolutamente illegittima oltrechè pregiudizievole poiché non solo la resistente gode di un reddito tale da assicurarle la conservazione di un tenore di vita autonomo e dignitoso ma è anche titolare di alcuni cespiti immobiliari, in parte precedentemente ceduti dallo stesso Dott. M C (l’abitazione in cui attualmente vive in Eboli e due garage), dai quali percepisce anche una modesta rendita.
Pertanto, il perdurare dell’assegno divorzile sarebbe oggi una rendita parassitaria a carico del dott. M C, che lo corrisponde già da sedici anni (dal 1996, anno della separazione) per un matrimonio durato all’incirca 11 anni.
Ben si comprende, quindi, come la difesa dell’Avv. Mariarosaria Della Corte, avvocato matrimonialista a Roma, la sussistenza di dette condizioni sia tale da rendere iniquo ed illegittimo l’attuale assegno divorzile: si insiste, dunque, sulla revoca del medesimo non sussistendone più i presupposti di fatto e di diritto.
A ciò aggiungasi che attualmente le condizioni economiche della sig.ra C E le consentono di vivere dignitosamente (con la casa di proprietà, con annessi garage, e la busta paga di circa 850,00 euro al mese), il Dott. MC ha visto il suo reddito netto assottigliarsi, insiste l’avvocato matrimonialista.
Quindi, secondo l’avvocato matrimonialista romano, la prima valutazione che il giudice è chiamato a fare riguarda l'an e ruota attorno all'inadeguatezza dei mezzi, da intendersi come insufficienza dei medesimi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui dispone il coniuge richiedente e all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Solo laddove tale valutazione dia esito positivo (inteso nel senso suesposto, e cioè lasci presumere che il coniuge istante non possa assicurare a sé un tenore di vita dignitoso), il giudice deve poi procedere a determinare il quantum.
Nel caso di specie, la sig.ra C E, casalinga ai tempi del matrimonio, già da alcuni anni riveste incarichi annuali come insegnante che, nel corso del tempo, le hanno garantito adeguati mezzi volti a conservare un tenore di vita dignitoso (la sua busta paga media è di euro 800,00), sostiene l’avvocato matrimonialista di Roma.
Pertanto, la previsione dell’assegno divorzile pari ad euro 300,00 in favore della sig.ra C E, così come disposta dall’Autorità Giudicante, risulta essere assolutamente illegittima oltrechè pregiudizievole poiché non solo la resistente gode di un reddito tale da assicurarle la conservazione di un tenore di vita autonomo e dignitoso ma è anche titolare di alcuni cespiti immobiliari, in parte precedentemente ceduti dallo stesso Dott. M C (l’abitazione in cui attualmente vive in Eboli e due garage), dai quali percepisce anche una modesta rendita.
Pertanto, il perdurare dell’assegno divorzile sarebbe oggi una rendita parassitaria a carico del dott. M C, che lo corrisponde già da sedici anni (dal 1996, anno della separazione) per un matrimonio durato all’incirca 11 anni.
Ben si comprende, quindi, come la difesa dell’Avv. Mariarosaria Della Corte, avvocato matrimonialista a Roma, la sussistenza di dette condizioni sia tale da rendere iniquo ed illegittimo l’attuale assegno divorzile: si insiste, dunque, sulla revoca del medesimo non sussistendone più i presupposti di fatto e di diritto.
A ciò aggiungasi che attualmente le condizioni economiche della sig.ra C E le consentono di vivere dignitosamente (con la casa di proprietà, con annessi garage, e la busta paga di circa 850,00 euro al mese), il Dott. MC ha visto il suo reddito netto assottigliarsi, insiste l’avvocato matrimonialista.
Infatti, i redditi dallo stesso dichiarati sono stati artatamente utilizzati da controparte considerando i valori al lordo (i famosi 80.000,00 euro del 2010).
Ad una lettura reale dei modelli unici depositati dal reclamante si evince che: il reddito per l’anno di imposta dell’anno 2010 è molto elevato, ad esso vanno detratte le somme per l’ Irpef, quelle per l’addizionale regionale, quelle per l’addizionale Comunale, le somme per Irap, a cui vanno ancora detratte le somme per il mantenimento dei figli minori in seconde nozze, versati fino ad agosto 2012 per il mantenimento della sig.ra C E e della figlia maggiorenne. Decurtando tutte tali voci di spese, all’odierno reclamante, rimanevano redditi insufficienti a condurre un’esistenza dignitosa, secondo l’avvocato matrimonialista romano.
Ancora di meno, sono stati i redditi dichiarati nell’anno di imposta 2011 in quanto il reddito netto è stato ancora inferiore a quello dell’anno precedente, detratte sempre le tasse, le imposte regionali e comunali e gli assegni per i figli minori di seconde nozze. Per cui, alla fine, il reddito annuo disponibile per il reclamante è di euro 18.500,00.
Secondo l’avvocato matrimonialista di Roma, l’effettiva capacità patrimoniale dell’obbligato ha inciso profondamente anche la costituzione di un nuovo nucleo familiare: a seguito della nascita dei figli generati dalla successiva unione, infatti, il Dott. MC deve garantire loro il soddisfacimento delle primarie esigenze, corrispondendo, per gli stessi, a fronte di una separazione consensuale dalla seconda moglie, un mantenimento pari ad euro 600,00 mensili (si vedano allegate le ricevute dei bonifici degli ultimi anni).
Attualmente, il dott. MC può disporre per sé di circa euro 18.000,00 annui ( a cui vanno detratte ancora tutte le utenze, le spese abitative, automobile etc.), a fronte dei circa euro 10.000,00 annui di cui dispone la sig.ra CE tra buste paga durante l’anno e disoccupazione dei tre mesi estivi.
Non esiste più lo “squilibrio tra le posizioni economiche dei coniugi” tale da rendere giustificato il permanere di un assegno divorzile.
Tanto premesso ed argomentato in fatto ed in diritto, l’istante rappresentato dall’avvocato matrimonialista di Roma, come innanzi rappresentato, difeso e domiciliato, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 739 c.p.c., formula le seguenti
Conclusioni, Voglia l’Eccellentissima Corte di Appello di .......... :
a) modificare il decreto emesso dal Tribunale Civile e, per l’effetto, revocare l’assegno di mantenimento in favore della figlia nonché revocare in toto l’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, sig.ra EC, considerato ed accertato il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la corresponsione dei predetti assegni;
b) in subordine ridurre ulteriormente l’importo di entrambi gli assegni.
Data la enorme infondatezza delle pretese della signora CE, l’avvocato matrimonialista di Roma chiede al Tribunale Civile la vittoria di spese e onorari di lite
Ad una lettura reale dei modelli unici depositati dal reclamante si evince che: il reddito per l’anno di imposta dell’anno 2010 è molto elevato, ad esso vanno detratte le somme per l’ Irpef, quelle per l’addizionale regionale, quelle per l’addizionale Comunale, le somme per Irap, a cui vanno ancora detratte le somme per il mantenimento dei figli minori in seconde nozze, versati fino ad agosto 2012 per il mantenimento della sig.ra C E e della figlia maggiorenne. Decurtando tutte tali voci di spese, all’odierno reclamante, rimanevano redditi insufficienti a condurre un’esistenza dignitosa, secondo l’avvocato matrimonialista romano.
Ancora di meno, sono stati i redditi dichiarati nell’anno di imposta 2011 in quanto il reddito netto è stato ancora inferiore a quello dell’anno precedente, detratte sempre le tasse, le imposte regionali e comunali e gli assegni per i figli minori di seconde nozze. Per cui, alla fine, il reddito annuo disponibile per il reclamante è di euro 18.500,00.
Secondo l’avvocato matrimonialista di Roma, l’effettiva capacità patrimoniale dell’obbligato ha inciso profondamente anche la costituzione di un nuovo nucleo familiare: a seguito della nascita dei figli generati dalla successiva unione, infatti, il Dott. MC deve garantire loro il soddisfacimento delle primarie esigenze, corrispondendo, per gli stessi, a fronte di una separazione consensuale dalla seconda moglie, un mantenimento pari ad euro 600,00 mensili (si vedano allegate le ricevute dei bonifici degli ultimi anni).
Attualmente, il dott. MC può disporre per sé di circa euro 18.000,00 annui ( a cui vanno detratte ancora tutte le utenze, le spese abitative, automobile etc.), a fronte dei circa euro 10.000,00 annui di cui dispone la sig.ra CE tra buste paga durante l’anno e disoccupazione dei tre mesi estivi.
Non esiste più lo “squilibrio tra le posizioni economiche dei coniugi” tale da rendere giustificato il permanere di un assegno divorzile.
Tanto premesso ed argomentato in fatto ed in diritto, l’istante rappresentato dall’avvocato matrimonialista di Roma, come innanzi rappresentato, difeso e domiciliato, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 739 c.p.c., formula le seguenti
Conclusioni, Voglia l’Eccellentissima Corte di Appello di .......... :
a) modificare il decreto emesso dal Tribunale Civile e, per l’effetto, revocare l’assegno di mantenimento in favore della figlia nonché revocare in toto l’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, sig.ra EC, considerato ed accertato il venir meno dei presupposti di fatto e di diritto per la corresponsione dei predetti assegni;
b) in subordine ridurre ulteriormente l’importo di entrambi gli assegni.
Data la enorme infondatezza delle pretese della signora CE, l’avvocato matrimonialista di Roma chiede al Tribunale Civile la vittoria di spese e onorari di lite