Capita sempre più spesso che in sede di separazione il coniuge avanzi delle richieste in Tribunale volte a limitare il diritto di visita della prole con il nuovo partner della ex moglie/marito.
In linea generale, simili domande, ci spiega l’avvocato matrimonialista Della Corte, sono destinate a non trovare alcun accoglimento nelle aule di giustizia in quanto, come specificato già in un’ordinanza del 23 marzo 2013 emessa dal Tribunale di Milano, sez. IX civ., (Est. Giuseppe Buffone), in assenza di pregiudizio per il minore e adottando le opportune cautele, il genitore separato ha diritto a coinvolgere il proprio figlio nella sua nuova relazione sentimentale, trattandosi di una formazione sociale a rilevanza costituzionale. La suddetta ordinanza inoltre ricorda come la migliore letteratura psicologica sul punto ritiene che il graduale inserimento dei nuovi compagni, nella vita dei figli di genitori separati, corrisponda al loro benessere, dove madre e padre abbiano cura e premura di far comprendere alla prole che le nuove figure non si sostituiscono a quelle genitoriali.
Tuttavia è assolutamente necessario attenersi a determinate accortezze onde evitare che il minore possa subire delle dannose ripercussioni psicologiche come, ad esempio, non metterlo a contatto con il nuovo partner nel periodo immediatamente successivo alla separazione ma attendere almeno qualche mese dalla rottura della convivenza padre/madre.
Quanto appena detto non preclude però la possibilità che uno dei genitori faccia richiesta al giudice, nel corso del procedimento di separazione, di disporre una limitazione della frequentazione del minore con il nuovo compagno/a qualora rilevi che quest’ultimo/a possa arrecare un disagio ed una sofferenza al figlio.
In questi casi è necessario richiedere l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) psicologica volta ad individuare un’adeguata soluzione rispetto alle problematiche dell’affidamento del figlio, con riguardo all’esclusivo interesse del minore.
Proprio la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza n. 11448 del 10 maggio 2017 ha confermato la decisione di collocare i figli presso il padre, assunta dal Tribunale sulla scorta della CTU, in considerazione del disagio manifestato dai ragazzi per l’eccessiva tendenza della madre a coinvolgere nella loro vita il suo nuovo compagno, definendo detto comportamento come contrastante con l’esigenza dei minori di elaborare il cambiamento nei tempi dovuti.
Appurata quindi la necessità di esaminare ogni singolo caso, come sempre è necessario rimettersi al buon senso dei genitori i quali devono introdurre gli elementi di novità nella vita dei propri figli successivamente alla disgregazione del nucleo familiare, con la dovuta gradualità, evitando che il nuovo partner tenda a sostituirsi alla figura genitoriale.
Data la delicatezza della questione, spiega l’avvocato matrimonialista Mariarosaria Della Corte, non di rado si tende ad inserire nei ricorsi per separazione consensuale clausole ad hoc quali ad esempio: “nell’interesse del minore i genitori si impegnano affinché i rispettivi eventuali futuri compagni vengano inseriti gradualmente nella vita di … nel rispetto dei sentimenti del minore, ma soprattutto con buon senso e reciproco rispetto del ruolo educativo ed affettivo dei genitori stessi” volte a tutelare la crescita psico-fisica dei figli.