Il mantenimento del coniuge e della prole in concomitanza con l’emergenza sanitaria del Covid-19 e la necessità di ricorrere al Tribunale per richiedere in via d’urgenza la revisione dell’assegno.
La nostra Carta Costituzionale prevede quale dovere e diritto dei genitori quello di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio. È questo il dispositivo dell’art. 30 dal quale scaturisce un obbligo nascente dal rapporto di filiazione, tale da non limitarlo ai soli figli nati nell’ambito del matrimonio, bensì facendo ricomprendere tale obbligo a qualsiasi ipotesi di riconoscimento del figlio naturale.
In virtù del suddetto principio costituzionale l’art. 337 del codice civile rubricato “Provvedimenti riguardo ai figli” in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio, ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati, prevede che il giudice adotti tutti i provvedimenti relativi alla prole ispirandosi ad un criterio fondamentale ossia quello rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli, stante il preminente diritto del minore ad una crescita sana ed equilibrata. Tra questi provvedimenti vi rientra l’obbligo di pagamento dell’assegno di mantenimento, prestazione prevista dal codice civile, a carico del genitore obbligato al mantenimento stesso, in misura proporzionale al suo reddito e disposta dal giudice in sede di separazione. A tale assegno se ne può aggiungere uno ulteriore per il mantenimento del coniuge.
Il genitore obbligato che non adempie al pagamento dell’assegno di mantenimento della prole e del coniuge subirà conseguenze che si riscontrano sia dal punto di vista civile, legittimando azioni esecutive di recupero del credito, sia sotto il profilo penale, rischiando di esser perseguito per il reato di cui all’art. 570 bis del codice penale.
La piena emergenza sanitaria, generata dalla diffusione dell’ormai noto virus denominato Covid-19, che ha portato allo scoppio di una vera e propria pandemia globale, ha determinato l’insorgere di numerosi problemi tra cui l’inevitabile bilanciamento della tutela del diritto alla salute individuale e collettiva con le limitazioni di altri diritti.
Tra questi spiccano il diritto di iniziativa economica ed il diritto della libertà di circolazione, i quali generano una limitazione o sospensione dell’attività lavorativa, con inevitabile conseguente contrazione delle entrate economiche del privato tale da non consentire al medesimo il regolare adempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento.
Come fare per evitare che il genitore incorra in reato appurato che in tal caso l’inadempimento non è dallo stesso causato ma imputabile ad una situazione di emergenza sanitaria assolutamente imprevedibile?
Al fine di scongiurare l’elemento del dolo e della colpa di quel genitore obbligato al mantenimento della prole che si trovi impossibilitato ad adempiere totalmente o parzialmente, appare infatti doverosa una rideterminazione del quantum dell’importo dovuto.
Questo è possibile per mezzo dell’art. 710 del codice di procedura civile, il cui dispositivo prevede che le parti possano sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione depositando un ricorso in Tribunale.
L’impossibilità incolpevole a soddisfare le esigenze minime di vita dei figli porterà anche ad escludere la responsabilità penale.
La profonda crisi determinata dal Covid-19 che investe sia il versante economico, sia quello sociale, sino a toccare profondamente anche quello umanitario, appare senza dubbio quale situazione da doversi inquadrare nell’ottica della straordinarietà e dell’imprevedibilità e come tale è da valutarsi quale fenomeno che esula dalla cosiddetta sfera di signoria dell’individuo e che risulta idoneo ad innalzare, da un punto di vista prettamente giuridico, la possibilità di aumento del rischio di inadempimento riguardo a tutte quelle prestazioni di carattere economico, come può essere proprio l’assegno di mantenimento.